L’IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali dei seguenti immobili:
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificati esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Altri fabbricati, quali negozi, laboratori artigianali , studi medici , uffici ect
Abitazioni affittate, concesse in uso gratuito a parenti, abitazioni tenute a disposizione, e relative pertinenze.
Immobili produttivi industriali ed artigianali categoria D (per tali immobili viene riservato allo Stato, il gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota di base pari al 0,76 per cento. Se il Comune ha deliberato un’aliquota superiore, la differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle due aliquote verrà versata al Comune).
Aree fabbricabili
Terreni agricoli
NOVITA’
o i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
o Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
• pensionati esteri [art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020]. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50% (solo per il 2022 la riduzione era stata portata al 62,5% ai sensi dell’art. 1, comma 743 della legge 234/2021).