Dichiarazione di nascita
Scheda del servizio
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
La sentenza della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 concernente “Stato Civile – cognome dei figli legittimi (nati nel matrimonio) –Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno). La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “ pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità famigliare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali , come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporto fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica”.
Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l’accordo da parte di entrambi i genitori
L’accertamento della illegittimità è comunque limitato alla sola parte in cui non era consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dunque, viene precisato che l’intervento della Corte riguarderà solamente l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma viene solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi. Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendono attribuire il doppio cognome, paterno e materno. Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio ma il principio dovrà essere esteso anche nel caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori. L’applicazione della sentenza della Corte è immediata e l’Ufficiale dello stato civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno. Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di uno solo dei genitori, sarà sufficiente che l’altro genitore produca una dichiarazione sottoscritta , con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il doppio cognome (modello allegato).
La sentenza della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 concernente “Stato Civile – cognome dei figli legittimi (nati nel matrimonio) –Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori (nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno). La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “ pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità famigliare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali , come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporto fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica”.
Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l’accordo da parte di entrambi i genitori
L’accertamento della illegittimità è comunque limitato alla sola parte in cui non era consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dunque, viene precisato che l’intervento della Corte riguarderà solamente l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma viene solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi. Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendono attribuire il doppio cognome, paterno e materno. Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio ma il principio dovrà essere esteso anche nel caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori. L’applicazione della sentenza della Corte è immediata e l’Ufficiale dello stato civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno. Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di uno solo dei genitori, sarà sufficiente che l’altro genitore produca una dichiarazione sottoscritta , con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il doppio cognome (modello allegato).
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Dott.ssa Valeria Sedino | ||||||||
Personale | Pagin Patrizia | ||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 67 | ||||||||
Telefono |
0142.804131 |
||||||||
Fax |
0142.804106 |
||||||||
elettorale@comune.balzola.al.it |
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Apertura al pubblico |
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Modulistica
- dichiarazione sostitutiva scelta cognome[.pdf 8,01 Kb - 08/06/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2022 17:39:50